Onorevoli Colleghi! - L'articolo 133 della Costituzione assegna alle regioni la possibilità di istituire nuovi comuni e l'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede il limite di 10.000 abitanti per l'istituzione degli stessi.
La presente proposta di legge intende venire in aiuto di quelle frazioni che hanno più di 5.000 abitanti, ma meno di 10.000, e che distano più di 10 chilometri dal comune di origine.
Si tratta di località che presentano caratteristiche assolutamente individuali per le loro tradizioni storiche ed economiche; gli abitanti delle stesse si trovano di frequente in serie difficoltà per l'espletamento di pratiche negli uffici pubblici del comune di competenza anche per l'insufficienza dei collegamenti pubblici esistenti per raggiungerlo.
In questi territori convivono vari ceppi regionali, generatori di culture diverse, ma perfettamente integrati fra loro nel rispetto dell'identità di ognuno e questa identità induce a guardare a uno sviluppo diverso che solo chi vive il territorio può individuare e realizzare con determinazione ed efficacia. La connotazione socio-culturale di questi centri è fortemente eterogenea e complessa a causa dell'afflusso di gente proveniente da diverse parti d'Italia.
Molte di queste frazioni subiscono in determinati periodi dell'anno un notevole incremento della popolazione per l'afflusso di turisti e di residenti estivi; le loro entrate